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Con la recente risoluzione n.113 del 31.12.2012 l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema della deducibilità dei compensi corrisposti ai liquidatori di società di capitali, equiparando il loro trattamento fiscale a quello previsto per i compensi degli amministratori (art. 95, comma 5, del TUIR); ciò anche nell’ipotesi in cui il liquidatore rivesta la qualifica di socio e detenga una quota di partecipazione pari al 99%.
Con l’occasione si riepiloga la disciplina relativa al cd principio di “cassa allargata” applicabile ai compensi, assimilati ai redditi di lavoro dipendente, spettanti agli amministratori.
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